Art. 9.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i funzionari del Ministero stesso e da due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
      3. I revisori dei conti assistono alle riunioni del comitato direttivo.

 

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