1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i funzionari del Ministero stesso e da due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. I revisori dei conti assistono alle riunioni del comitato direttivo.